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Accesso agli atti

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, chiunque abbia interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso può chiedere di visionare ed eventualmente ricevere copia di documenti amministrativi.

Il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 352/92, è riconosciuto anche ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. La gestione del procedimento di accesso agli atti è affidata al funzionario responsabile assegnatario degli atti che si chiedono di visionare assistito, per gli aspetti procedurali, dal Servizio Affari legali e Ufficio vincoli.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta sia mediante istanza scritta sia, in base al nuovo regolamento vigente, nel caso in cui non ci siano controinteressati, in via informale, ossia mediante richiesta anche verbale.

L’istanza di accesso deve essere motivata.

Di seguito il modulo da scaricare


Allegati (1)