Ufficio Vincoli

UFFICIO VINCOLI BENI IMMOBILI SABAP-VT-EM


Responsabile: Tea Calandruccio;
Per informazioni o appuntamento: <tea.calandruccio@cultura.gov.it> / 06.67233040


L’Ufficio Vincoli beni immobili si occupa di individuare i beni culturali che entrano a fare parte del patrimonio culturale nazionale a seguito di specifici procedimenti amministrativi previsti dagli artt. 12 (Verifica) e 13 (Dichiarazione) Titolo I, Capo Primo, Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

I beni immobili di proprietà privata sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, solo se oggetto di uno specifico provvedimento di “dichiarazione di interesse culturale” (cosiddetto “vincolo”, ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Valutata l’eventuale presenza dei requisiti di interesse previsti, su istanza della proprietà, d’ufficio ed anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, la Soprintendenza comunica l’avvio del procedimento, a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene, i quali possono intervenire nel procedimento mediante accesso agli atti ed eventualmente produrre memorie. Successivamente la proposta di dichiarazione di interesse culturale viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, istituita con DPCR 29 agosto 2014 n. 171, che emana il decreto conclusivo del procedimento.

Per quanto riguarda invece i beni immobili di proprietà pubblica (enti pubblici territoriali e non territoriali, enti ecclesiastici e istituti religiosi, persone giuridiche private senza fine di lucro), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, essi risultano sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte seconda, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In caso di esito positivo della verifica il bene è definitivamente sottoposto alla disciplina di tutela, mentre l’esito negativo comporta l’esclusione del bene medesimo dalla disciplina prevista per i beni culturali.

Il procedimento di verifica dell’interesse può essere avviato d’ufficio oppure su istanza dell’ente proprietario, previa intesa col Segretariato Regionale del MIC responsabile del procedimento amministrativo ed inserimento dei dati sul portale benitutelati.it; la Soprintendenza svolge l’istruttoria e propone un parere alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, che emana il provvedimento finale di interesse culturale o di non interesse.

Nelle more della conclusione del procedimento di verifica, i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per interventi di qualsiasi genere.

Per quanto attiene la tutela indiretta o vincolo indiretto è disciplinata dalla sezione III del Capo III della Parte Seconda del “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, D. Lgs. 42/2004, artt. 45-47.

La tutela indiretta riguarda solo beni immobili e si giustifica solo in relazione ad un altro provvedimento di vincolo diretto.

Il suo contenuto è costituito dalle prescrizioni (cfr. art. 45, c.1) che la Soprintendenza ha facoltà di dettare e che sono dirette ad evitare che “sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro“. L’integrità del bene culturale a cui fa riferimento viene garantita da quelle prescrizioni dirette alla conservazione materiale del bene culturale, al fine di preservarlo da danni conseguenti all’uso improprio dell’area contigua.

Gli immobili interessati da provvedimento di tutela indiretta non assumono, pertanto, la valenza di bene culturale, ma debbono ottemperare alle prescrizioni indicate nel provvedimento stesso. La Soprintendenza comunica l’avvio del procedimento, a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili interessati dal provvedimento, i quali possono intervenire nel procedimento mediante accesso agli atti ed eventualmente produrre memorie. Successivamente la proposta viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, istituita con DPCR 29 agosto 2014 n. 171, che emana il decreto conclusivo del procedimento.

I provvedimenti sono trascritti, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Dal momento in cui un bene assume formalmente lo status di bene culturale, esso entra a far parte del patrimonio culturale della collettività e rimane sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.i.m.).

In particolare:

1) I passaggi di proprietà a titolo gratuito (successioni, donazioni) (art. 59 Sezione III, Capo IV del Codice) devono essere comunicati alla Soprintendenza competente.

2) I passaggi di proprietà a titolo oneroso devono essere denunciati alla Soprintendenza competente per il territorio in cui si trova il bene oggetto della vendita. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dall’avvenuta vendita, (art. 59 Sezione III, Capo IV del Codice). Il Ministero e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (artt. 60-62 Sezione III, Capo IV del Codice).

La denuncia è effettuata entro 30 giorni (art. 59, co. 2):

  • dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare;
  • dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

La denuncia presentata al competente soprintendente del luogo dove si trovano i beni contiene (art. 59 co. 4):

  • i dati identificativi delle parti;
  • i dati identificativi dei beni;
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.

Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise (art. 59 co. 5)

3) L’alienazione dei beni culturali di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro deve essere preventivamente autorizzata mediante istanza da inoltrare al Segretariato Regionale e alla Soprintendenza;

il provvedimento finale di autorizzazione è emesso, su proposta del Soprintendente, dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale. Sono altresì soggetti ad autorizzazione le costituzioni di ipoteca e di pegno ed i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali. (artt. 54-57).

Le stesse disposizioni si applicano anche alla concessione d’uso e alla locazione degli immobili pubblici di interesse culturale (art. 57 bis). Le prescrizioni e le condizioni contenute nell’autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione, concessione o locazione e vengono trascritte nella Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Per accertare l’esistenza di un vincolo su bene immobile ai sensi della parte II Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.i.m.) è possibile inoltrare apposita richiesta all’Ufficio Vincoli Immobili (modulistica)


– Tutela paesaggistica

Per la tutela ai sensi della Parte III del Codice (vincoli paesaggistici) si rimanda a quanto rappresentato nella Tavola B del PTPR della Regione Lazio.